L’essenziale in breve
- Sei esentato dall’IVA finché, nell’arco di un anno, consegui meno di CHF 100'000 di cifra d’affari da prestazioni non escluse dall’imposta – in Svizzera e all’estero insieme, IVA esclusa, secondo le controprestazioni pattuite (art. 10 cpv. 2 LIVA).
- All’apertura sei assoggettato subito se è presumibile che raggiungerai il limite nei primi 12 mesi. Altrimenti, alla fine dell’esercizio, converti la cifra d’affari su un anno intero (art. 9 OIVA).
- Devi annunciarti spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dall’inizio dell’assoggettamento (art. 66 LIVA).
- Puoi iscriverti volontariamente in qualsiasi momento, al più presto per l’inizio dell’anno civile in corso, e resti poi assoggettato almeno un anno (art. 11 LIVA).
Il principio: chi gestisce un’impresa è assoggettato
In linea di principio è assoggettato chi gestisce un’impresa in modo indipendente e a proprio nome – indipendentemente da forma giuridica e scopo di lucro (art. 10 cpv. 1 LIVA). Il limite della cifra d’affari è un’esenzione da questo assoggettamento: CHF 100'000 per ditte individuali, Sagl, SA e tutte le altre imprese, CHF 250'000 per le società sportive o culturali senza scopo di lucro gestite a titolo onorifico e per le istituzioni di utilità pubblica (cpv. 2 lett. a e c). È esentato solo chi consegue meno – esattamente CHF 100'000 bastano già.
Quale cifra d’affari conta – e quale no
Determinanti sono le controprestazioni pattuite, IVA esclusa (art. 10 cpv. 2bis LIVA): conta ciò che hai fatturato, non ciò che ti è stato pagato. Dal 2018 conta anche la cifra d’affari conseguita all’estero. Secondo l’AFC e l’Info IVA 02 Assoggettamento (cifra 2.1, in tedesco):
- Conta: le prestazioni imponibili in Svizzera, le prestazioni esenti come le esportazioni e le prestazioni all’estero che sarebbero imponibili in Svizzera – per esempio un progetto web per una cliente in Germania.
- Non conta: le prestazioni escluse dall’imposta secondo l’art. 21 cpv. 2 LIVA, donazioni e sussidi nonché le entrate al di fuori della tua impresa, per esempio il tuo salario da dipendente.
Sono escluse tra l’altro le cure mediche delle professioni sanitarie con autorizzazione all’esercizio della professione (n. 3), l’insegnamento, i corsi e le conferenze (n. 11), le prestazioni assicurative (n. 18), molte operazioni bancarie e finanziarie (n. 19) e la locazione di abitazioni e locali commerciali (n. 21; le camere d’albergo sono imponibili).
Quando inizia l’assoggettamento
La legge distingue due casi (art. 14 cpv. 3 LIVA, art. 9 OIVA):
- Apertura o nuovo settore d’attività: se all’avvio è presumibile che raggiungerai il limite nei 12 mesi successivi – per esempio grazie a mandati sicuri –, sei assoggettato dal primo giorno. Se non è ancora possibile valutarlo, effettui una nuova valutazione al più tardi dopo tre mesi. Se il limite viene raggiunto, scegli l’inizio: dall’avvio o dalla nuova valutazione, al più tardi dall’inizio del quarto mese.
- Impresa finora esentata: l’esenzione termina alla fine dell’esercizio in cui hai raggiunto il limite. Se non sei stato attivo tutto l’anno – tipicamente nell’anno di apertura –, converti la cifra d’affari su un anno intero.
Se la cifra d’affari prevista supera il limite lo vedi subito con il calcolatore della tariffa oraria: tariffa oraria per ore fatturabili dà la cifra d’affari annua.
Esempio: apertura nell’agosto 2026
Sara apre uno studio di grafica il 1° agosto 2026. All’inizio prevede meno di CHF 100'000 all’anno e non si iscrive. Fino a fine dicembre – dopo cinque mesi – ha fatturato quanto segue (IVA esclusa):
| Prestazione | Importo | Conta? |
|---|---|---|
| Mandati di grafica per clienti in Svizzera | CHF 40'000 | sì |
| Logo per un’azienda in Germania | CHF 3'000 | sì (prestazione all’estero) |
| Corsi tenuti in una scuola di formazione continua | CHF 5'000 | no (formazione, art. 21 cpv. 2 n. 11) |
| Cifra d’affari determinante in 5 mesi | CHF 43'000 | |
| Convertita su 12 mesi (43'000 ÷ 5 × 12) | CHF 103'200 | limite raggiunto |
Sara diventa assoggettata dal 1° gennaio 2027 e si iscrive entro 30 giorni. Senza il mandato tedesco, la conversione darebbe CHF 96'000 – resterebbe esentata. Se all’avvio avesse avuto mandati sicuri per oltre CHF 100'000, sarebbe stata assoggettata dal 1° agosto 2026.
Iscriversi – e che cosa succede in caso di ritardo
Ti iscrivi gratuitamente online tramite la pagina Iscrizione all’IVA dell’AFC. Tieni pronti il tuo IDI, il numero AVS se hai una ditta individuale e una previsione della cifra d’affari per il primo esercizio. Il termine di 30 giorni dall’inizio dell’assoggettamento vale «spontaneamente» – l’AFC non te lo ricorda (art. 66 cpv. 1 LIVA).
Un’iscrizione tardiva non sposta l’inizio: l’AFC ti iscrive retroattivamente e devi l’IVA su tutte le cifre d’affari da quella data – anche se non l’hai fatturata. A posteriori raramente si può trasferire ai clienti e riduce quindi il tuo margine. Possono aggiungersi interessi di mora (art. 87 LIVA), e chi omette l’annuncio rischia una multa (art. 98 lett. a LIVA).
Diventare assoggettato volontariamente
Anche sotto CHF 100'000 puoi rinunciare all’esenzione (art. 11 LIVA) – al più presto per l’inizio del periodo fiscale in corso, cioè dell’anno civile, e per almeno un periodo fiscale (art. 14 cpv. 4 e art. 34 LIVA).
| A favore | Contro |
|---|---|
| Deduzione dell’imposta precedente: recuperi l’IVA su acquisti e investimenti – per esempio computer, attrezzi o veicolo all’avvio. | Clientela privata: non può dedurre l’imposta precedente. Aggiungi l’8,1 % o guadagni altrettanto meno. |
| Clientela aziendale con numero IVA: deduce la tua IVA come imposta precedente – per lei non diventi più caro. | Onere amministrativo: rendiconti trimestrali o semestrali, giustificativi con IVA indicata correttamente, termini. |
| Immagine: un numero IVA sulla fattura appare più consolidato agli occhi di alcuni clienti aziendali. | Vincolo: resti assoggettato almeno per un periodo fiscale intero. |
Imposta sull’acquisto: possibile anche senza numero IVA
Le prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero non iscritte nel registro svizzero dell’IVA – per esempio traduzione, consulenza o grafica di un indipendente estero – sono soggette all’imposta sull’acquisto. Se non sei assoggettato, la devi non appena acquisti tali prestazioni per oltre CHF 10'000 nell’anno civile (art. 45 LIVA). In tal caso ti annunci all’AFC entro 60 giorni dalla fine dell’anno civile e dichiari le prestazioni (art. 66 cpv. 3 LIVA). Sono esclusi i servizi elettronici forniti a non contribuenti; per questi è il fornitore estero a doversi iscrivere. Maggiori informazioni sulla pagina dell’AFC Imposta sull’acquisto IVA.
Che cosa cambia dopo l’iscrizione
- Numero IVA: l’AFC ti assegna un numero che corrisponde al tuo IDI con l’aggiunta «IVA» (oppure MWST/TVA, non «VAT»), per esempio CHE-123.456.789 IVA (AFC: IDI).
- Fatture: dall’inizio dell’assoggettamento numero IVA, aliquota e importo dell’imposta figurano su ogni fattura (art. 26 LIVA). Prima non puoi indicare l’IVA; se lo fai comunque, la devi (art. 27 LIVA). Con il calcolatore IVA converti i prezzi con e senza IVA.
- Scegliere il metodo: effettivo con deduzione dell’imposta precedente oppure con l’aliquota saldo (possibile fino a CHF 5'024'000 di cifra d’affari e CHF 108'000 d’imposta all’anno, art. 37 LIVA). L’aliquota saldo va notificata entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA; altrimenti applichi il metodo effettivo per almeno tre periodi fiscali interi (art. 78 OIVA).
- Periodo di rendiconto: trimestrale con il metodo effettivo, semestrale con l’aliquota saldo; annuale su richiesta fino a CHF 5'005'000 di cifra d’affari (art. 35 LIVA). Come rendicontare te lo mostra l’articolo Rendiconto IVA passo dopo passo; come raccogliere i giustificativi lo trovi in Giustificativi e IVA sotto controllo.
Cancellarsi quando la cifra d’affari cala
Se la tua cifra d’affari scende sotto il limite ed è presumibile che non lo raggiungerà nemmeno nel periodo fiscale successivo, devi cancellarti – al più presto per la fine del periodo fiscale in cui sei rimasto sotto il limite. Se non ti cancelli, ciò vale come rinuncia volontaria all’esenzione (art. 14 cpv. 5 LIVA; AFC: radiazione dall’IVA). Se cessi l’attività, ti annunci entro 30 giorni (art. 66 cpv. 2 LIVA).
Errori tipici
- Contare solo la cifra d’affari svizzera: esportazioni e prestazioni all’estero ne fanno parte.
- Contare gli incassi invece delle fatture: determinanti sono le controprestazioni pattuite, IVA esclusa.
- Non convertire l’anno di apertura: CHF 60'000 in sei mesi sono CHF 120'000 sull’anno.
- Aspettare benché fosse prevedibile: con mandati sicuri sopra il limite, l’assoggettamento inizia all’avvio.
- Perdere il termine per l’aliquota saldo: 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.
Come l’iscrizione all’IVA si inserisce nell’apertura dell’attività lo descrive l’articolo Aprire una ditta individuale: passo dopo passo.
Come funziona in Easly
Easly ti accompagna prima e dopo l’iscrizione:
- Non ancora assoggettato: nell’assistente di configurazione non metti la spunta all’IVA – Easly scrive sulle tue fatture l’avvertenza con riferimento all’art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA e non indica l’IVA.
- Cifra d’affari sotto controllo: conto economico e panoramica delle fatture in Excel ti mostrano in ogni momento quanto hai fatturato finora – la base per la tua conversione.
- Dopo l’iscrizione: attivi l’IVA con aliquota e metodo; prodotti e prestazioni hanno la loro aliquota IVA. Easly allestisce il rendiconto IVA con il metodo effettivo o con l’aliquota saldo, trimestrale, semestrale o annuale, e la dashboard ti ricorda il termine.
Cosa Easly non fa al posto tuo
Se e da quando sei assoggettato lo valuti tu – la conversione, la delimitazione delle prestazioni escluse e l’iscrizione presso l’AFC Easly non le fa al posto tuo. Easly non registra nemmeno l’imposta sull’acquisto; nel rendiconto IVA è segnalata come «non registrato – verificare».
Domande frequenti
Il mio salario da dipendente conta per il limite?
No. Conta solo la cifra d’affari della tua impresa da prestazioni non escluse dall’imposta. Il salario di un impiego non ne fa parte.
Nel primo anno ho raggiunto CHF 100'000 solo a novembre. Da quando sono assoggettato?
Se all’avvio non era prevedibile, l’esenzione termina alla fine dell’esercizio in cui hai raggiunto il limite – se l’esercizio coincide con l’anno civile, quindi il 1° gennaio dell’anno successivo (art. 14 cpv. 3 LIVA, art. 9 cpv. 3 OIVA). Devi iscriverti entro 30 giorni.
Posso iscrivermi volontariamente con effetto retroattivo per recuperare l’imposta precedente?
Solo nell’anno civile in corso: la rinuncia all’esenzione è possibile al più presto per l’inizio del periodo fiscale in corso (art. 14 cpv. 4 LIVA). In seguito resti assoggettato almeno un periodo fiscale.
Devo rendicontare l’IVA se offro solo fisioterapia?
No, finché fornisci esclusivamente prestazioni escluse come le cure mediche con autorizzazione all’esercizio (art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA). Se vendi anche, per esempio, attrezzi per l’allenamento, queste cifre d’affari contano per il limite di CHF 100'000.
Stato delle indicazioni: vedi sopra, valori 2026. Fonti: legge sull’IVA (art. 10, 11, 14, 21, 26, 27, 34, 35, 37, 45, 66, 87 e 98 LIVA), ordinanza concernente l’IVA (art. 9 e 78 OIVA), Info IVA 02 Assoggettamento (in tedesco) e le pagine dell’AFC su assoggettamento, iscrizione, radiazione e imposta sull’acquisto. Questo articolo non sostituisce una consulenza fiscale o fiduciaria.
